Diritto all’oblio: cosa prevede la Riforma Cartabia

3 Febbraio 2023

Il D.lgs. n. 150 del 2022 (attuazione della l. n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore a partire dal 30 dicembre 2022, prevede l’introduzione dell’art. 64-ter alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

In particolare, l’art. 64-ter, rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini[1], prevede che la persona nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione possa richiedere e ottenere che nel provvedimento sia apposta e sottoscritta – dalla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento – una specifica annotazione che precluda l’indicizzazione o disponga la deindicizzazione[2] sulla rete Internet dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti con quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”), nonché dall’art. 42 del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”).

Il diritto all’oblio

Il diritto all’oblio, regolato dall’art. 17 del GDPR, è una figura di creazione giurisprudenziale e indica il diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di importanti intervalli temporali, di notizie relative a vicende personali del passato che, seppur legittimamente pubblicate in un determinato momento storico, non risultano più di interesse pubblico o non più rappresentative dell’identità personale del soggetto interessato.

La tutela del diritto all’oblio va bilanciata con il diritto della collettività alla conoscenza del fatto, la quale esprime il diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica (sul punto, cfr. Cass. civ. n. 9147/2020).

A livello europeo, il diritto all’oblio (denominato “diritto alla cancellazione”) è sancito dall’art. 17 del GDPR ed è il diritto, in capo all’interessato, di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali, solo in presenza di determinate condizioni, specificatamente indicate.

Una delle più note sentenze in materia di diritto all’oblio è la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, causa C-131/12 (c.d. “caso Google Spain”), a seguito della quale il Gruppo di lavoro articolo 29 ha adottato le Linee guida WP 225 2014, contenenti un elenco di criteri comuni che le Autorità di controllo devono utilizzare nella gestione dei reclami relativi alle richieste di cancellazione da parte di persone fisiche e ove vengono illustrate le conseguenze di tale diritto alla cancellazione, fornendo un orientamento per la ponderazione dei diritti. Suddette Linee guida ribadiscono, così come la giurisprudenza nazionale, che le valutazioni devono essere effettuate caso per caso e che l’accoglimento o meno della richiesta può variare a seconda del caso in questione, dal momento che il diritto all’oblio non è assoluto.

In particolare, il caso Google Spain – considerato da molti una pietra miliare nell’affermazione del diritto all’oblio – ha inquadrato il diritto all’oblio come il diritto alla deindicizzazione del dato personale dal motore di ricerca. In tale sede, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sancito una serie di importanti principi, tra cui l’obbligo del gestore di un motore di ricerca non a cancellare l’informazione presente sul sito della fonte originaria, bensì a sopprimere, in presenza di determinate condizioni e su richiesta, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata “per parole”, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative all’interessato. La Corte ha altresì precisato che l’obbligo di cancellazione alla quale è tenuto il gestore del motore di ricerca sorge a seguito di un equo bilanciamento tra il legittimo interesse degli utenti ad avere accesso alle informazioni di cui l’interessato chiede la deindicizzazione e il diritto all’oblio dell’interessato stesso. Tale obbligo può sorgere anche qualora il trattamento dei dati risulti inizialmente lecito poiché, con il trascorrere del tempo, può divenire incompatibile con la normativa applicabile.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e la Corte di Cassazione hanno stabilito che, di regola, non è possibile imporre alle testate giornalistiche la rimozione degli articoli collegati ad un nome. La soluzione percorribile è, invece, la deindicizzazione della notizia dai motori di ricerca: in altri termini, si tratta di un “ordine” dato ai motori di ricerca di non “mostrare” più i risultati di cui l’interessato ha chiesto l’oscuramento.

Alla luce di quanto sopra, seppur tale diritto alla cancellazione non risulti una novità, in Italia potrebbe costituire un punto di svolta posto che a livello nazionale a decidere sul punto era sempre chiamata l’autorità competente (i.e. autorità giudiziaria o l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, c.d. "Garante Privacy").

Infatti, fino al 1° gennaio 2023, gli interessati, per poter avvalersi del proprio diritto all'oblio, erano tenuti ad avviare contenziosi e/o a rivolgersi al Garante Privacy, i quali analizzavano le richieste caso per caso.

Con la Riforma Cartabia, invece, l’interessato può richiedere, direttamente alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, l’apposizione e sottoscrizione di specifica annotazione che precluda l’indicizzazione o disponga la deindicizzazione, sulla rete Internet, dei propri dati personali.

Inoltre, sulla base della lettera della norma, non sembrano previsti mezzi di impugnazione specifici, facendo ritenere che il provvedimento della cancelleria risulti inoppugnabile. Di contro, in caso di inottemperanza da parte della cancelleria, risulta ipotizzabile un ricorso per ottemperanza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

In conclusione, risulta da vedere adesso come verrà applicata la norma e come si evolverà la situazione sia a livello di modalità di effettuazione delle notifiche che delle azioni esperibili in caso di mancato rispetto dell’annotazione sul provvedimento (ad es. in caso di mancata deindicizzazione).

Nel nostro Osservatorio abbiamo già trattato il tema del diritto all'oblio e del diritto alla cancellazione in diverse occasioni, quali, a titolo esemplificativo:


[1]La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante».

Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante»”.

[2] L’attività di deindicizzazione consiste nell'escludere che il nome di un soggetto compaia tra i risultati di un motore di ricerca in esito a una interrogazione del medesimo; con la deindicizzazione si elimina una particolare modalità di ricerca del dato, il quale rimane presente in rete e continua ad essere raggiungibile, ma con una ricerca più complessa e più lunga.

2024 - Morri Rossetti

I contenuti pubblicati nel presente sito sono protetti da diritto di autore, in base alle disposizioni nazionali e delle convenzioni internazionali, e sono di titolarità esclusiva di Morri Rossetti e Associati.
È vietato utilizzare qualsiasi tipo di tecnica di web scraping, estrazione di dati o qualsiasi altro mezzo automatizzato per raccogliere informazioni da questo sito senza il nostro esplicito consenso scritto.
Ogni comunicazione e diffusione al pubblico e ogni riproduzione parziale o integrale, se non effettuata a scopo meramente personale, dei contenuti presenti nel sito richiede la preventiva autorizzazione di Morri Rossetti e Associati.

cross