L’art. 53(1)(d) del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (“AI Act”) impone ai fornitori di modelli di IA per finalità generali (modelli di GPAI) l’obbligo di redigere e rendere pubblicamente disponibile una sintesi sufficientemente dettagliata dei dati di addestramento del modello. Non si tratterebbe di un adempimento meramente formale, ma di uno strumento di trasparenza sostanziale, destinato a incidere sull’equilibrio tra innovazione tecnologica, diritti degli individui e concorrenza equa. Per supportare l’attuazione concreta delle nuove disposizioni, la Commissione europea ha pubblicato, il 24 luglio 2025, un modello di riferimento che i fornitori sono invitati a utilizzare seguendo criteri strutturati. Si tratta di un template pensato per favorire coerenza e uniformità, nell’applicazione delle regole, e che potrebbe avere ripercussioni a livello globale. I titolari di diritti sulle opere, anche al di fuori dell’UE, potenzialmente potranno utilizzare le informazioni contenute nella sintesi per far valere eventuali violazioni del diritto d’autore, ridefinendo così le strategie legali a livello internazionale nel campo dell’IA, specialmente in quella generativa. Tale strumento assume rilievo anche in vista dell’entrata in applicazione del Capo V dell’AI Act – dedicato ai modelli di GPAI e agli obblighi posti in capo ai relativi fornitori – prevista a partire dal 2 agosto 2025. A chi si applica l’obbligo? Un fraintendimento piuttosto diffuso riguarda l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi relativi ai modelli di GPAI, di cui all’art. 53 dell’AI Act. Tali obblighi si riferiscono a tutti i modelli di GPAI, come definiti all’art. 3(1)(63) dell’AI Act, e non esclusivamente a quelli con rischio sistemico di cui all’art. 3(1)(65), per i quali si applicano anche le disposizioni specifiche previste dall’art. 55. Si tende, infatti, a ritenere che tali obblighi riguardino esclusivamente i principali attori globali del settore, come ad esempio i fornitori di modelli più diffusi quali Gemini, DeepSeek-R1, ERNIE Bot, Claude, Llama o ChatGPT. In realtà, la definizione di fornitore,di cui all’art. 3(1)(3) dell’AI Act, è significativamente più ampia. L’obbligo di disclosure riguarda, infatti, non soltanto coloro che sviluppano un modello di GPAI, ma anche coloro che fanno sviluppare modelli di GPAI da terzi e li immettono sul mercato o li mettono in servizio, sotto il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito. Di conseguenza, anche imprese di dimensioni più contenute potrebbero quindi essere soggette agli obblighi di trasparenza, sicurezza e documentazione previsti dal Capo V dell’AI Act, a meno che non abbiano definito accordi contrattuali che specifichino una diversa ripartizione delle responsabilità. Che cosa deve contenere la sintesi? Secondo la normativa, la sintesi deve essere pubblica, accessibile e redatta in modo sufficientemente dettagliato da permettere ai soggetti con interessi legittimi (in particolare, i titolari dei diritti d’autore) di comprendere e verificare, nei limiti del possibile, se e come i propri contenuti siano stati utilizzati, nonché di esercitare i loro diritti. Cosa debba intendersi, in concreto, per “sufficientemente dettagliato” è stato chiarito dalla Commissione europea attraverso la predisposizione del modello sopra menzionato. Le indicazioni fornite si articolano attorno a tre aree tematiche principali, che definiscono in modo strutturato i contenuti minimi da includere nella documentazione: Tempistiche e obbligo di pubblicazione Il documento di sintesi deve: L’obbligo di rendere pubblicamente disponibile il documento sarà applicabile a partire dal 2 agosto 2025. È comunque fortemente raccomandato non attendere le scadenze, ma avviare sin da ora la raccolta e l’organizzazione delle informazioni richieste, anche per evitare rischi sanzionatori e danni reputazionali. A livello di sanzioni, il rischio è che al fornitore venga inflitta una sanzione pecuniaria fino al 3% del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente o fino a 15 milioni di euro, a seconda dell’importo più elevato. Oltre alle sanzioni pecuniarie, il fornitore potrebbe essere soggetto a eventuali contenziosi da parte dei titolari di diritti lesi. Al fine di conformarsi a tale disposizione, si suggerisce pertanto di:
Per i modelli immessi sul mercato prima di tale data, i fornitori potranno adottare le misure necessarie affinché il relativo documento sia reso pubblico non oltre il 2 agosto 2027.


