IA e responsabilità d’impresa: cosa cambia con il D.Lgs. 160/2026

29 Settembre 2026

Il prossimo 30 settembre entrerà in vigore il D. Lgs. 160/2026 (il “Decreto”), che completa il quadro nazionale di attuazione della Legge italiana sull’intelligenza artificiale (L. 132/2025)

Sebbene una parte rilevante delle nuove disposizioni riguardi l’impiego dell’intelligenza artificiale (“IA”) per finalità di pubblica sicurezza, il Decreto contiene alcune novità di particolare interesse anche per le imprese, poiché introduce specifici profili di responsabilità penale, estende la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e rafforza gli strumenti a disposizione dei soggetti che intendano agire per il risarcimento dei danni causati dall’utilizzo di sistemi di IA.

Ma cosa prevede il Decreto? E a quali profili devono prestare attenzione le imprese?

Trattamenti di dati biometrici per finalità di pubblica sicurezza

Uno dei profili maggiormente rilevanti disciplinati dal Decreto riguarda l’impiego dell’IA nei trattamenti di dati biometrici per finalità di pubblica sicurezza, distinguendo tra identificazione biometrica remota in tempo reale e utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale a posteriori.

La disciplina consente l’impiego di dataset biometrici esclusivamente per specifiche finalità di polizia, escludendone l’utilizzo per dedurre o inferire caratteristiche vietate dall’AI Act (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche e l’orientamento sessuale) e prevedendo che gli esiti dei sistemi di IA non possano costituire l’unico fondamento di decisioni che producano effetti giuridici nei confronti degli interessati. L’identificazione biometrica remota in tempo reale è ammessa solo nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (ad esempio, per la prevenzione di specifiche minacce alla sicurezza pubblica, nonché per la ricerca di persone scomparse o vittime di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale), mentre il riconoscimento facciale a posteriori è soggetto a specifiche garanzie e limitazioni (ad esempio, nell’ambito di attività investigative finalizzate all’identificazione di soggetti indiziati della commissione di un reato). Resta in ogni caso escluso il ricorso a forme di sorveglianza biometrica generalizzata o indiscriminata della popolazione.

L’introduzione del nuovo Articolo 437-bis c.p.

Sul versante penale, il Decreto introduce il nuovo art. 437-bis c.p., rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. Il reato riguarda chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza necessarie a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, o le misure di supervisione umana, nelle fasi di progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o uso professionale di sistemi di IA ad alto rischio.

Il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma è graduato in base alla gravità del rischio generato dalla condotta. La reclusione va da uno a cinque anni quando il pericolo riguarda la vita o l’incolumità delle persone e da due a otto anni quando sono coinvolte la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato. Il reato ricomprende inoltre le alterazioni illecite del funzionamento dei sistemi di IA realizzate da soggetti estranei al loro ciclo di vita, per le quali sono previste pene da due a sei anni, aumentate nelle ipotesi più gravi. La pena è invece attenuata nei casi di colpa grave.

La previsione attribuisce, pertanto, specifica rilevanza penale agli obblighi di sicurezza e di supervisione dei sistemi di IA ad alto rischio, rafforzando il rilievo degli adempimenti tecnici e organizzativi connessi alla loro gestione.

Sotto questo profilo, il Decreto segna un passaggio significativo: obblighi che fino ad oggi erano generalmente percepiti come requisiti di natura tecnico-organizzativa previsti dall’AI Act possono assumere, in determinate circostanze, rilevanza anche sul piano penalistico. In caso di contestazione del reato, i soggetti che hanno assunto le decisioni o posto in essere le condotte che hanno determinato la violazione possono essere ritenuti personalmente responsabili. Accanto a tale responsabilità individuale, il Decreto estende però le conseguenze dell’illecito anche all’ente, introducendo specifiche ipotesi di responsabilità da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le modifiche al D.Lgs. 231/2001: la responsabilità da reato degli enti

Un ulteriore punto fondamentale del Decreto è l’intervento sul D.Lgs. n. 231/2001, mediante l’introduzione del nuovo art. 25-vicies, rubricato “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”. Le nuove disposizioni ampliano il novero dei reati presupposto, con conseguente necessità di considerare i rischi connessi all’utilizzo dell’IA nell’ambito delle attività di risk assessment e dei presidi previsti dai modelli organizzativi.

Nello specifico, con riferimento alla fattispecie di cui al nuovo art. 437-bis c.p., il Decreto estende altresì il regime della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 600 e 1.000 quote, oltre alle sanzioni interdittive nei casi espressamente previsti dalla disposizione.

Inoltre, l’art. 25-vicies ricomprende tra i reati presupposto anche la fattispecie di cui all’art. 612-quater c.p., relativa alla diffusione illecita di contenuti generati o manipolati mediante sistemi di intelligenza artificiale (c.d. deepfake). In tali ipotesi, all’ente possono essere applicate sanzioni pecuniarie comprese tra 200 e 700 quote.

In concreto, l’introduzione delle nuove fattispecie nel sistema dei reati-presupposto impone quindi alle società che sviluppano, distribuiscono o impiegano professionalmente sistemi di IA di procedere a una valutazione dei relativi rischi ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, verificando l’adeguatezza dei modelli organizzativi, dei presidi di controllo e dei meccanismi interni di attribuzione delle responsabilità.

Con questo intervento legislativo, l’IA entra a pieno titolo nell’ambito dei sistemi di controllo interno e della governance aziendale.

Una nuova tutela civilistica

Sul fronte civilistico, il Decreto introduce specifici strumenti processuali destinati ad agevolare le azioni di risarcimento dei danni, contrattuali ed extracontrattuale, derivanti dall’utilizzo di sistemi di IA. L’intervento assume particolare rilievo anche alla luce del ritiro della proposta di AI Liability Directive da parte della Commissione europea, contribuendo a colmare il vuoto normativo che si era venuto a creare in materia.

Il danneggiato potrà agire sia direttamente contro l’impresa che pensa sia responsabile del danno, sia contro l’eventuale impresa assicuratrice (nei limiti della copertura assicurativa).

Infatti, con l’introduzione del Decreto, il giudice potrà emettere un ordine di esibizione, imponendo alla controparte di esibire gli elementi e i documenti funzionali a ricostruire il funzionamento del sistema –  tra cui le registrazioni dei log, la documentazione concernente la gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni relative alle misure di supervisione umana – quando il ricorrente presenta fatti ed elementi di prova sufficienti a dimostrare prima facie la fondatezza della domanda.

Da un punto di vista pratico, ciò significa che la capacità dell’impresa di documentare le modalità di funzionamento del sistema, le attività di gestione del rischio, le misure di supervisione umana e le verifiche effettuate assume un’importanza centrale anche in vista di un eventuale contenzioso.

Inoltre, l’eventuale inottemperanza, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione può assumere rilievo anche ai fini della valutazione degli elementi probatori nel giudizio e può portare all’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Assume infine particolare rilievo la previsione relativa alla prova del nesso causale: qualora il danno sia riconducibile alla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso causale tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria. Il Decreto chiarisce altresì che la mera conformità del sistema all’AI Act non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità.

Conclusioni e raccomandazioni operative

Le novità introdotte dal Decreto confermano come l’utilizzo di sistemi di IA può assumere rilievo sotto il profilo penale, civilistico e della responsabilità degli enti, con conseguenze che possono coinvolgere non soltanto i fornitori dei sistemi, ma anche le organizzazioni che li impiegano nell’ambito della propria attività.

Sia la condotta disciplinata dall’art. 437-bis c.p. sia le possibili responsabilità sotto il profilo risarcitorio, riguardano la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso professionale dei sistemi di IA. Tale elenco non è casuale, poiché riproduce la catena del valore delineata dall’AI Act, coinvolgendo i diversi operatori economici, dai provider ai deployer e ai distributori. Ne consegue che la responsabilità penale in materia di IA, così come l’esposizione a potenziali richieste di risarcimento del danno e, nei casi previsti, alla responsabilità dell’ente, può interessare qualsiasi impresa che sviluppi, commercializzi o utilizzi professionalmente sistemi di IA ad alto rischio, anche quando tali sistemi siano stati realizzati da soggetti terzi.

In questa prospettiva, il principale effetto del Decreto è quello di rafforzare l’importanza dei presidi organizzativi e documentali già richiesti dall’AI Act. Gli obblighi relativi alla gestione del rischio, alla supervisione umana, alla sicurezza, alla tracciabilità delle attività svolte e alla conservazione della documentazione tecnica assumono infatti una rilevanza che va oltre la mera conformità normativa, potendo incidere direttamente sulla capacità dell’impresa di dimostrare la correttezza delle proprie scelte e l’adeguatezza delle misure adottate.

Sul piano operativo, le organizzazioni che sviluppano, distribuiscono o utilizzano sistemi di IA dovrebbero pertanto verificare la corretta classificazione dei sistemi impiegati, riesaminare i processi di gestione e documentazione dei rischi, assicurare adeguati meccanismi di tracciabilità e conservazione dei log e valutare l’adeguatezza delle procedure interne disciplinanti l’utilizzo dell’IA. Analoga attenzione dovrebbe essere dedicata ai modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ai sistemi di controllo interno e, ove opportuno, alle coperture assicurative esistenti.

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