Moderazione dei contenuti e trattamento dei dati personali: l’interazione tra gli obblighi del DSA e quelli del GDPR

31 Ottobre 2025

Il DSA, entrato pienamente in vigore il 17 febbraio 2024, istituisce un quadro uniforme per i servizi di intermediazione nel mercato digitale, volto a creare un ambiente online sicuro e affidabile e a contrastare la diffusione di contenuti illegali e disinformazione.

Le norme del DSA riguardano principalmente ai servizi intermediari di mere conduit, caching e hosting, vale a dire i servizi online, semplici siti web, di infrastruttura Internet e piattaforme online (market place, social network, piattaforme di condivisione di contenuti, app store, etc.). Il DSA prevede tuttavia norme specifiche e obblighi più rigorosi per VLOP e VLOSE, ossia piattaforme online e intermediari che hanno più di 45 milioni di utenti al mese.

È ben noto ormai come i servizi digitali incidono profondamente sulla nostra quotidianità. Li utilizziamo per comunicare, fare acquisti, ordinare cibo, reperire informazioni, guardare film, ascoltare musica e molto altro, favorendo gli scambi commerciali tra diversi Paesi e permettendo alle imprese di raggiungere nuovi mercati. Tuttavia, accanto ai numerosi vantaggi offerti dalla trasformazione digitale, emergono anche diverse criticità che incidono direttamente sui diritti fondamentali degli utenti, tra cui la protezione dei dati.

In tale contesto si inseriscono le Linee Guida dell’EDPB 03/2025 volte a chiarire il rapporto tra il DSA e il GDPR, al fine di garantire un’applicazione coerente e armonizzata delle due normative.

Infatti, il rapporto tra DSA e GDPR è di complementarità, non di sostituzione: il primo tutela il corretto funzionamento del mercato digitale, il secondo la protezione dei dati personali.

Le linee guida dell’EDPB intendono dunque orientare i fornitori di servizi di intermediazione nell’applicazione del GDPR nei contesti disciplinati dal DSA, promuovendo una lettura coordinata delle due discipline per garantire un ambiente digitale conforme ai principi di liceità, proporzionalità e trasparenza.

Tra le principali disposizioni del DSA, vi è la moderazione “volontaria” dei contenuti online e il meccanismo di “notice and action”. Entrambi, tuttavia, comportano molto frequentemente il trattamento dei dati personali.

Moderazione “volontaria” dei contenuti online

Ai sensi dell’art. 7 del DSA, è prevista la possibilitàper i fornitori di servizi di mere conduit, di caching e di hosting (“Fornitori”) di svolgere indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare misure idonee a identificare e rimuovere contenuti illegali o disabilitare l’accesso agli stessi.

Queste azioni possono essere svolte mediante l’ausilio di tecnologie di machine learning, in grado di riconoscere le caratteristiche di un determinato contenuto sulla base delle grandi quantità di dati utilizzati per l’addestramento.Ovviamente, ciò comporta il trattamento di dati personali e dunque la necessità dei Fornitori di conformarsi alle disposizioni del GDPR, tra cui quelle relative alla liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, nonché alla minimizzazione dei dati e agli obblighi di privacy by design by default.

A tal fine, l’EDPB chiarisce che le indagini volontarie per identificare e rimuovere i contenuti illegali possono essere svolte sulla base delle seguenti basi giuridiche:

  • l’obbligo legale (art. 6(1)(c) GDPR), quando la rimozione è imposta dalla legge;
  • l’interesse legittimo (art. 6(1)(f) GDPR), quando il Fornitore agisce per tutelare i propri utenti o il proprio servizio.

In quest’ultimo caso, il Fornitore deve altresì soddisfare tre condizioni cumulative da documentare nel legitimate interest assessment (cd. “LIA”):

  1. l’interesse perseguito deve essere legittimo;
  2. il trattamento dei dati personali deve essere necessario per perseguire tale interesse legittimo, non potendo questo essere raggiunto altrettanto efficacemente con mezzi alternativi;
  3. gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati non devono prevalere sull’interesse legittimo perseguito dal titolare.

Meccanismo di “notice and action” o obbligo di motivazione

L’articolo 16 del DSA impone ai fornitori di servizi di hosting, comprese le piattaforme online, di istituire meccanismi di segnalazione (cd. “notice and action”) che permettano a chiunque di notificare, in via elettronica, la presenza di contenuti illegali. Ricevuta la segnalazione, il fornitore può decidere se intervenire, ad esempio rimuovendo o limitando il contenuto.

Tali sistemi implicano il trattamento di dati personali del “segnalatore”, dei destinatari del servizio e, talvolta, di terzi.

In particolare, le Linee Guida richiamano l’esigenza di un trattamento proporzionato e limitato alle finalità del DSA, prevedendo che i fornitori (in qualità di titolari del trattamento) debbano:

  • raccogliere e trattare solo i dati strettamente necessari alla finalità perseguita;
  • identificare il segnalante solo in modo facoltativo, ad eccezione del caso in cui l’identificazione sia strettamente necessaria per qualificare un contenuto come “illegale”;
  • informare il segnalante in modo trasparente e chiaro se la sua identità viene comunicata all’utente coinvolto.

Il DSA consente inoltre l’uso di sistemi automatizzati per la gestione delle segnalazioni, purché i segnalatori siano informati in conformità all’ art. 13 del GDPR. Se tali decisioni rientrano nell’ambito dell’art. 22 del GDPR, devono essere rispettate garanzie stringenti, tra cui essere autorizzate da una norma UE o nazionale, tutelare i diritti degli interessati e non basarsi su dati di categoria particolare, salvo consenso esplicito o motivi di interesse pubblico rilevante.

Infine, l’art. 17 del DSA obbliga i fornitori di hosting a trasmettere agli utenti una motivazione chiara e dettagliata per ogni decisione di rimozione o limitazione di un contenuto, specificando l’eventuale uso di sistemi automatizzati, la base giuridica dell’intervento e le possibilità di ricorso. Tale obbligo non si applica alle rimozioni disposte dalle autorità competenti.

Inoltre, nel quadro delle attività volte a contrastare i contenuti illegali, la Sezione 3 del Capitolo III del DSA impone solo ai fornitori di piattaforme online alcuni obblighi aggiuntivi che possono comportare il trattamento di dati personali.
Ai sensi dell’articolo 20 del DSA, sia i destinatari interessati dalle decisioni riguardanti l’illegalità dei contenuti o la loro incompatibilità con i termini e le condizioni delle piattaforme online, sia gli individui (o enti) che hanno presentato una segnalazione, hanno il diritto di presentare un reclamo per, rispettivamente, contestare una decisione che li riguarda negativamente oppure contestare una presunta azione inadeguata intrapresa sulla base della segnalazione effettuata.
L’EDPB accoglie con favore il fatto che, in entrambi i casi, il DSA preveda che i fornitori di piattaforme online garantiscano che le decisioni di cui all’art. 20 del DSA siano adottate sotto la supervisione di personale adeguatamente qualificato e non esclusivamente sulla base di mezzi automatizzati.

Inoltre, considerando che “l’uso improprio delle piattaforme online attraverso la frequente diffusione di contenuti manifestamente illegali o la frequente presentazione di segnalazioni o reclami manifestamente infondati […] mina la fiducia e danneggia i diritti e gli interessi legittimi delle parti coinvolte”, l’art. 23 del DSA consente alle piattaforme online di sospendere le relative attività nei confronti della persona che si è resa responsabile di un comportamento abusivo (ossia i destinatari che forniscono frequentemente contenuti manifestamente illegali e i segnalanti o i reclamanti che presentano frequentemente segnalazioni o reclami manifestamente infondati). Pur prevedendo garanzie contro l’uso improprio delle piattaforme online, il DSA stabilisce anche che tali garanzie debbano essere “appropriate, proporzionate ed efficaci” e debbano “rispettare i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, inclusi i diritti e le libertà fondamentali applicabili sanciti nella Carta”.

A questo riguardo, l’EDPB accoglie con favore le garanzie già individuate dal DSA, in quanto consentiranno di evitare l’adozione di decisioni automatizzate in tali casi, e richiama i fornitori di piattaforme online a tenere conto, nell’identificare le misure per contrastare gli abusi e nel definire nelle loro condizioni d’uso la relativa politica, della necessità di garantire il rispetto di tutti i principi in materia di protezione dei dati stabiliti dall’articolo 5 del GDPR e, in particolare, dei principi di minimizzazione, esattezza, trasparenza e limitazione della conservazione dei dati.

Conclusioni

L’analisi del rapporto tra DSA e GDPR evidenzia chiaramente come le due normative non vadano considerate in alternativa, bensì in un rapporto di complementarità. Il DSA mira a garantire un ecosistema digitale più sicuro, trasparente e responsabile, mentre il GDPR continua a costituire il riferimento primario per la tutela dei dati personali degli utenti. La moderazione dei contenuti e l’implementazione dei meccanismi di notice and action richiedono quindi un approccio integrato, in cui principi di liceità, proporzionalità, minimizzazione e trasparenza guidino ogni fase del trattamento dei dati.

Per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione del DSA, emerge la necessità di adottare processi strutturati e misure di governance solide. In concreto, è possibile individuare alcune priorità operative, tra cui:

  • la mappatura dei trattamenti collegati alla moderazione dei contenuti: le imprese dovrebbero aggiornare il proprio registro dei trattamenti, identificando chiaramente le operazioni legate sia alle indagini volontarie sia ai meccanismi di segnalazione, includendo le basi giuridiche utilizzate, le categorie di dati trattati, i tempi di conservazione, nonché gli eventuali sistemi automatizzati.
  • LIA e DPIA:  quando si fa ricorso all’interesse legittimo, è necessario documentarlo in modo rigoroso attraverso una LIA e, ove siano impiegate tecnologie di machine learning o moderazione automatizzata, svolgere una DPIA.
  • Informativa agli utenti: le informative privacy e i termini di servizio devono essere rivisti in ottica DSA.
  • Sistemi di gestione dei reclami e delle contestazioni (art. 20 DSA): le piattaforme devono predisporre canali efficaci e accessibili per (i) consentire agli utenti di contestare la rimozione o la limitazione di contenuti e (ii) consentire ai segnalanti di contestare l’inerzia o l’inefficacia della risposta.

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