Tracking pixel nelle e-mail: le nuove Linee Guida del Garante Privacy

23 Giugno 2026

È sempre più diffuso l’utilizzo di strumenti di tracciamento inseriti nelle e-mail in grado di raccogliere informazioni su comportamenti e abitudini digitali degli utenti. La CNIL (Autorità garante francese per la protezione dei dati personali)[1] e il Garante Privacy sono recentemente intervenuti sul tema, chiarendo che anche i pixel di tracciamento, avendo una funzione simile ai cookie, devono essere letti alla luce delle regole sulla protezione dei dati personali. In particolare, il Garante Privacy ha adottato, con provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, le Linee Guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica (le “Linee Guida”).

L’obiettivo del Garante è quello di fornire a tutti i soggetti, pubblici o privati, che utilizzano pixel di tracciamento nelle e-mail, le corrette modalità di fornitura dell’informativa e di acquisizione del consenso online degli interessati. I destinatari avranno un termine di sei mesi, a partire dal 29 aprile 2026 (data di pubblicazione delle Linee Guida in Gazzetta Ufficiale), per conformarsi alle nuove prescrizioni.

Cosa sono i tracking pixel?

I pixel di tracciamento, riconducibili alle diverse categorie di strumenti di monitoraggio digitale (come cookie, script e widget), sono immagini di dimensioni estremamente ridotte, spesso trasparenti e corrispondenti a un singolo pixel. Queste immagini non sono incorporate nell’e-mail, ma ospitate su server remoti.

Quando il destinatario apre il messaggio, un codice HTML genera automaticamente una richiesta al server del mittente, determinando il download del tracking pixel sul dispositivo dell’utente. Attraverso questo meccanismo il mittente del messaggio o a uno dei suoi partner può raccogliere informazioni relative all’apertura dell’e-mail e ad altri elementi tecnici, quali l’indirizzo IP, il dispositivo utilizzato, il momento dell’apertura e il numero di visualizzazioni successive dello stesso messaggio.

La particolarità di questi strumenti risiede nella loro sostanziale invisibilità. Il destinatario non percepisce la presenza del pixel e, nella maggior parte dei casi, non è consapevole che l’apertura dell’e-mail stia generando una trasmissione di dati verso soggetti terzi. Inoltre, poiché il pixel è generalmente associato a uno specifico destinatario, le informazioni raccolte consentono di monitorare il comportamento del singolo utente[2].

Le Linee Guida evidenziano come i tracking pixel siano oggi integrati nella quasi totalità delle piattaforme di e-mail marketing. Il loro utilizzo risponde a esigenze molto diverse: dalla verifica della corretta consegna dei messaggi al contrasto dello spam, dalla misurazione delle performance delle campagne alla personalizzazione delle comunicazioni, fino all’identificazione di attività di phishing. Proprio questa diffusione rende particolarmente rilevanti i chiarimenti forniti dal Garante, poiché l’impiego dei tracking pixel non interessa solo le comunicazioni commerciali e promozionali (es., newsletter, direct e-mail marketing), ma anche quelle di servizio o istituzionali (es., messaggi automatici, e-mail di servizio).  

L’art. 122 del Codice Privacy

Il Garante Privacy qualifica l’inserimento di tracking pixel nelle comunicazioni elettroniche come un’ipotesi di accesso al terminale dell’utente disciplinata dall’art. 122 del Codice Privacy[3], come modificato a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva e-Privacy.

Tale norma pone un divieto generalizzato di archiviazione e accesso a informazioni nel terminale dell’utente, salvo il ricorrere di specifiche deroghe: il previo rilascio del consenso informato, libero, specifico e inequivocabile del destinatario, la necessità di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica o la stretta necessità di fornire un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. 

La presa di posizione del Garante assume particolare rilievo perché estende al contesto delle comunicazioni e-mail un’impostazione già consolidata in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento. In termini pratici, il fatto che il monitoraggio avvenga attraverso un’e-mail e non durante la navigazione web non comporta un livello di tutela inferiore per l’interessato. 

I soggetti coinvolti

L’utilizzo di tracking pixel può coinvolgere una pluralità di soggetti, tra cui il mittente del messaggio, il destinatario del messaggio, il fornitore di servizi di e-mailing, il fornitore della tecnologia di tracciamento, eventuali soggetti che mettono a disposizione liste di distribuzione e, in alcuni casi, ulteriori partner coinvolti nelle attività di marketing o analisi dei dati. Le Linee Guida richiamano pertanto l’attenzione sulla necessità di individuare correttamente i ruoli privacy dei soggetti coinvolti, valutando caso per caso l’esistenza di rapporti di titolarità autonoma, responsabilità del trattamento o contitolarità.

Trasparenza e obblighi informativi

Secondo il Garante, l’utilizzo di tracking pixel può considerarsi lecito soltanto se il destinatario è preventivamente informato della loro presenza e delle relative finalità di trattamento, indipendentemente dalla natura della comunicazione o dalla tipologia del mittente. Il punto centrale delle Linee Guida è che la trasparenza non può essere sacrificata in ragione del carattere tecnico o poco visibile dello strumento utilizzato. Proprio perché il tracking avviene normalmente senza che l’utente ne abbia percezione, il rispetto degli obblighi informativi assume un ruolo determinante nella valutazione di liceità del trattamento.

Analogamente a quanto previsto per i cookie[4], il Garante ammette modalità semplificate di informativa. Le informazioni, infatti, possono essere rese su più livelli, attraverso una prima informativa sintetica accompagnata da un rinvio a quella estesa, nonché mediante canali multipli, quali canali video, pop-up informativi, interazioni vocali, chatbot o assistenti virtuali.

Per i trattamenti già in corso, le organizzazioni potranno integrare le informazioni mancanti nel primo momento utile di contatto con l’interessato. Ciò non elimina l’obbligo di adeguamento, ma consente una transizione graduale verso il nuovo assetto delineato dalle Linee Guida.  

Base giuridica: quando è necessario ottenere il consenso

L’aspetto di maggiore impatto operativo riguarda l’individuazione dei casi in cui l’utilizzo dei tracking pixel richiede il consenso dell’interessato.

Il Garante individua alcune ipotesi nelle quali è possibile beneficiare della deroga al consenso prevista dall’art. 122 del Codice Privacy. In particolare, ciò è possibile:

  • quando l’impiego di tracking pixel è funzionale a un conteggio statistico anonimizzato del tasso di apertura dei messaggi. In tali casi, il Garante suggerisce l’utilizzo di pixel identici per tutti i destinatari della medesima compagna e l’anonimizzazione degli ulteriori dati tecnici raccolti (es., indirizzo IP);
  • nell’ambito di misure di sicurezza connesse ai processi di autenticazione dell’utente, come la conferma di attivazione di un account o la gestione di una modifica della password;
  • nel caso di comunicazioni istituzionali o di servizio che il titolare ha l’obbligo giuridico di inoltrare (es., comunicazioni bancarie obbligatorie, notifiche di incidenti di sicurezza o campagne istituzionali informative).  

La distinzione proposta dal Garante impone alle organizzazioni una valutazione preliminare sulle finalità effettivamente perseguite attraverso il tracciamento. Se l’obiettivo è disporre di statistiche aggregate e non riconducibili ai singoli utenti, potrebbe essere possibile strutturare il trattamento in modo da rientrare nelle deroghe previste dalla normativa. Se invece il monitoraggio è utilizzato per misurare il comportamento del singolo destinatario, ottimizzare la frequenza degli invii, segmentare il pubblico o alimentare attività di profilazione, il consenso preventivo rappresenta la regola generale. In questo senso, le Linee Guida spingono le organizzazioni a interrogarsi sul reale valore dei dati raccolti tramite tracking pixel e sull’equilibrio tra benefici di business e oneri di compliance.

Per i nuovi trattamenti, il consenso dovrebbe essere raccolto preferibilmente al momento dell’acquisizione dell’indirizzo e-mail, sulla base di un’informativa adeguata e facilmente comprensibile. In un’ottica di semplificazione e per evitare fenomeni di “consent fatigue”, il Garante ammette che il consenso all’utilizzo dei tracking pixel possa essere ricompreso in quello, più generale, relativo alla ricezione delle comunicazioni promozionali, purché la richiesta sia formulata in modo chiaro, neutro e non condizionante.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai meccanismi di revoca. Gli utenti devono poter revocare in modo agevole e granulare le proprie scelte, sia interrompendo del tutto la ricezione delle comunicazioni, sia continuando a ricevere quelle prive di pixel, senza essere sottoposti ad attività di tracciamento.

Per i trattamenti già in essere alla data di entrata in vigore delle Linee Guida, è previsto un regime transitorio. Dopo aver adempiuto agli obblighi informativi, il titolare dovrà implementare e rendere disponibile un meccanismo che consenta la revoca del consenso, anche in forma granulare.

Conclusioni

Le nuove Linee Guida impongono alle organizzazioni di considerare i tracking pixel non più come una funzionalità tecnica accessoria, ma come un trattamento che richiede una specifica valutazione sotto il profilo privacy.

Il tema non è soltanto giuridico. Le nuove regole potrebbero incidere direttamente sui principali indicatori utilizzati per misurare l’efficacia delle campagne e-mail, sui processi di segmentazione del pubblico e sulle strategie di personalizzazione delle comunicazioni. Nei sei mesi concessi dal Garante per l’adeguamento, sarà opportuno verificare:

  • quali flussi di comunicazione e-mail prevedano l’utilizzo di tracking pixel;
  • quali siano le finalità perseguite;
  • se le informative privacy necessitino di un aggiornamento;
  • se i meccanismi di raccolta e revoca del consenso risultino conformi alle indicazioni del Garante;
  • se le piattaforme tecnologiche utilizzate consentano una gestione effettiva e granulare delle preferenze degli interessati;
  • se sia necessario adottare ulteriori misure tecniche e organizzative ispirate ai principi di privacy by design e by default[5].

Le organizzazioni che affronteranno tempestivamente queste verifiche potranno ridurre il rischio di non conformità e, al contempo, costruire modelli di comunicazione più trasparenti e sostenibili nel lungo periodo.


[1] Il 14 aprile 2026 la CNIL ha pubblicato delle raccomandazioni sui pixel di tracciamento nelle e-mail.

[2] Il tracciamento ha luogo (e il pixel viene scaricato nell’e-mail dell’utente) solo nel caso in cui questi mantenga abilitata la relativa funzione di download delle immagini; se, invece, l’utente imposta la funzione di lettura dell’e-mail solo in formato testo, il tracking pixel, al pari di qualsiasi altra immagine, non sarà scaricato e dunque non potrà comportare il tracciamento del destinatario.

[3] In particolare, il Garante Privacy sottolinea come l’inserimento di un pixel nel corpo delle e-mail e la conseguente lettura si concretizzano sia nell’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale dell’utente (inserimento del pixel di tracciamento nella e-mail), sia nel successivo accesso a informazioni già archiviate (rilevazione, tramite quel pixel, del comportamento dell’utente).

[4] Cfr. Garante Privacy, Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021.

[5] In tale ottica, il Garante menziona le soluzioni volte a ridurre i rischi di identificazione degli interessati come, ad esempio, la generazione di un identificativo inintelligibile e non sequenziale da associale all’indirizzo e-mail dell’utente, mantenendo tale corrispondenza in un layer interno e separato dalla piattaforma utilizzata.

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