Digital Markets Act: accordo tra Parlamento e Consiglio dell’Unione europea sul testo da approvare

8 Aprile 2022

Lo scorso 24 marzo 2022, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico in merito al testo legislativo del Digital Markets Act (“DMA”), proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2020 e avente base giuridica l’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’UE, facendo così un ulteriore passo in avanti verso il perseguimento degli obiettivi della strategia digitale europea annunciata dalla Commissione stessa.

Obiettivi

La regolamentazione del mondo digitale avviata dall’Unione europea tramite l’introduzione di una serie di provvedimenti interconnessi, tra cui è possibile annoverare il DMA e il Digital Services Act (“DSA”) (di cui un precedente contributo è stato pubblicato sull’Osservatorio TMT Data Protection ed è disponibile qui; anche il DSA costituisce una proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione europea), è volta a:

  • garantire che gli utenti digitali abbiano accesso a prodotti e contenuti sicuri, nonché a proteggere i diritti fondamentali degli stessi;
  • assicurare il rispetto dei principi di libero mercato e della concorrenza nei settori digitali per stimolare l'innovazione e la crescita delle imprese all’interno del territorio europeo.

In particolare, il DSA mira a proteggere maggiormente gli utenti, tramite il rafforzamento della disciplina prevista per i servizi digitali e, nello specifico, attraverso la limitazione della diffusione di contenuti illeciti e dannosi online e l’introduzione di ulteriori obblighi in capo agli operatori (in particolare intermediari e piattaforme), mentre il DMA ha l’obiettivo di uniformare le opportunità di crescita delle imprese europee, indipendentemente dalla loro dimensione, tramite la regolamentazione delle società che controllano i punti chiave dei canali di distribuzione del mercato digitale e che hanno, pertanto, assunto una rilevanza notevole nel mercato (c.d.  "Gatekeeper").

Cosa prevede il DMA

Il Digital Markets Act definisce e disciplina il ruolo dei Gatekeeper, introducendo una serie di normevolte a garantire che i mercati nel settore digitale, ove si registra la presenza di tali figure, siano equi e contendibili in tutta l’Unione europea. In particolare, uno degli scopi di tale novità legislativa è quello di assicurare che nessuna piattaforma online di grandi dimensioni che venga ritenuta, quindi, in una posizione di Gatekeeper nei confronti di un gran numero di utenti, abusi di tale posizione a scapito dei piccoli operatori del settore digitale. La primaria finalità, dunque, del testo normativo in esame è vietare determinate pratiche commerciali sleali poste in essere dalle grandi società del settore digitale e creare condizioni di parità per le imprese europee di qualsivoglia dimensione.

Tuttavia, sorge spontaneo chiedersi, quando una società è considerata Gatekeeper?

L’art. 3 del DMA (come da accordi, ad oggi, raggiunti) stabilisce una serie di criteri oggettivi e precisi per definire tali tipi di società di grandi dimensioni, prevedendo che un fornitore di servizi di piattaforma venga designato come Gatekeeper qualora:

  1. detenga una posizione economica forte, abbia un impatto significativo sul mercato interno e operi in più paesi dell'UE. Tale requisito si ritiene soddisfatto laddove l’impresa cui appartiene il fornitore di servizi di base abbia raggiunto un fatturato annuo nello Spazio economico europeo di almeno 7,5 miliardi di euro o qualora la capitalizzazione di mercato media o il valore equo di mercato equivalente dell’impresa cui appartiene sia pari ad almeno 75 miliardi di euro nell’ultimo esercizio finanziario, nonché nel caso in cui fornisca servizi di piattaforma di base (c.d. "core platform services", e.g. marketplace e app store, motori di ricerca, social network, servizi cloud, servizi pubblicitari, assistenti vocali e browser web) in almeno tre Stati membri;
  2. occupi una forte “posizione di intermediazione”, nel senso che gestisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (c.d. “gateway”) importante affinché un gran numero di imprese raggiunga un'ampia base di utenti. Tale requisito si ritiene soddisfatto nel caso in cui il fornitore, nel mettere a disposizione un servizio di piattaforma di base, annoveri almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabili o situati nell’Unione, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi, durante l’ultimo esercizio finanziario, stabiliti nell'UE;
  3. detenga (o stia per detenere) una posizione solida e duratura sul mercato. Tale requisito si ritiene soddisfatto nel caso in cui le soglie degli utenti finali e commerciali attivi, di cui alla precedente lett. ii), vengano raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

Qualora un fornitore di core platform services accerti la sussistenza dei suddetti requisiti e raggiunga, pertanto, le soglie previste dall’art. 3, comma 2, della normativa in esame, lo stesso ha l’obbligo di notificare tale informazione alla Commissione europea entro un arco temporale predeterminato (indicato dalla Commissione pari a 3 mesi e successivamente modificato a 2 dal nuovo accordo sul testo in esame) decorrente dal raggiungimento di tali soglie e fornire le informazioni pertinenti.

Inoltre, si tenga presente che le PMI sono esonerate, salvo casi eccezionali, dalla qualifica di Gatekeeper e che è stata prevista anche una categoria di “gatekeeper emergenti”, la quale consentirà alla Commissione europea di imporre determinati obblighi alle imprese con una posizione concorrenziale assodata, ma ancora non consolidata.

In ogni caso, qualora un soggetto venga designato come Gatekeeper, questi, relativamente a ciascuno dei servizi offerti, avrà il dovere, inter alia, di:

  1. astenersi dal combinare e incrociare dati personali ricavati dai servizi di piattaforma di base con dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio offerto dal Gatekeeper o con dati personali provenienti da terzi e dal far registrare gli utenti finali ad altri servizi del Gatekeeper al fine di combinare dati personali, a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica, in modo chiaro e preciso, e che quest'ultimo abbia prestato il proprio consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;
  2. astenersi dall'applicare obblighi contrattuali che impediscano agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi o attraverso il proprio canale di vendita diretta online a prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso i servizi di intermediazione online del Gatekeeper;
  3. permettere agli utenti commerciali di comunicare e promuovere offerte anche a condizioni d'acquisto diverse agli utenti finali acquisiti tramite il servizio di piattaforma di base o tramite altri canali, e di concludere contratti con questi utenti finali o ricevere pagamenti per i servizi forniti indipendentemente dal fatto che utilizzino a tal fine i servizi di piattaforma di base del Gatekeeper;
  4. consentire agli utenti finali di accedere e utilizzare, attraverso i servizi di piattaforma di base del Gatekeeper, contenuti, abbonamenti, funzionalità o altri elementi utilizzando l'applicazione software di un utente commerciale, anche quando questi elementi sono stati acquisiti dagli utenti finali da parte dell'utente commerciale interessato senza utilizzare i servizi di piattaforma di base del Gatekeeper, a meno che il Gatekeeper possa dimostrare che tale accesso comprometta la protezione dei dati degli utenti finali o la sicurezza informatica;
  5. astenersi dall'impedire o limitare, direttamente o indirettamente, agli utenti commerciali o agli utenti finali di sollevare questioni/problematiche presso qualsiasi autorità pubblica competente, compresi i tribunali nazionali, relative a qualsiasi pratica dei Gatekeeper;
  6. astenersi dal richiedere agli utenti commerciali di utilizzare, offrire o interoperare con un servizio di identificazione o qualsiasi altro servizio accessorio del Gatekeeper nel contesto dei servizi offerti dagli utenti commerciali che utilizzano i servizi di piattaforma di base di tale Gatekeeper;
  7. non richiedere agli utenti commerciali o agli utenti finali di abbonarsi o registrarsi a qualsiasi altro servizio di piattaforma di base come condizione per utilizzare, accedere, abbonarsi o registrarsi a uno qualsiasi dei loro servizi di piattaforma di base identificati ai sensi della normativa in esame;
  8. fornire ad advertiser e publisher o a terzi autorizzati dagli advertiser e dai publisher, ai quali fornisce servizi di pubblicità digitale, un accesso gratuito, di alta qualità, efficace, continuo e in tempo reale a informazioni complete sulla visibilità e la disponibilità del portafoglio pubblicitario, tra cui le informazioni relative ai prezzi delle offerte e ai meccanismi di determinazione delle commissioni

La normativa di riferimento pone altresì ulteriori obblighi in capo ai Gatekeeper nonché le misure volte a garantire l’osservanza di tali obblighi. Inoltre, è previsto che la Commissione, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti previsti dalla normativa, possa riconoscere e concedere eventuali sospensioni e/o esenzioni dall’osservanza di tali obblighi a favore di un Gatekeeper su richiesta motivata di quest’ultimo o di propria iniziativa. 

Al fine di garantire il rispetto delle norme previste dal DMA, l’autorità europea preposta all’applicazione del DMA in esame sarà la Commissione europea, coadiuvata da un “comitato consultivo” e un “gruppo ad alto livello”.

In caso di violazione delle norme stabilite dal DMA da parte del Gatekeeper, quest’ultimo potrà essere sanzionato con un'ammenda fino al 10% del suo fatturato totale a livello mondiale del precedente anno. In caso di ripetute violazioni, l’ammenda può arrivare sino al 20% del suo fatturato totale a livello mondiale del precedente anno, mentre, qualora si configuri una sistematica violazione delle disposizioni contenute nel DMA, è previsto che vengano irrogate anche sanzioni di natura straordinaria nei confronti del Gatekeeper.

Stato dell’arte

A seguito dell’accordo raggiunto lo scorso 24 marzo, il provvedimento in esame dovrà ora essere approvato dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo. Una volta approvato il testo legislativo, lo stesso entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrà essere attuato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

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